Premesso che:
l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, norma fortemente voluta dal Ministro pro tempore della giustizia, Andrea Orlando, stabilisce la gratuità dell'uso degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;
la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito una, invero non richiesta, interpretazione "autentica" della norma, con la quale ha revocato le precedenti disposizioni impartite dalla stessa Direzione generale, che ribadivano la gratuità stabilita dalla norma della fruizione degli alloggi ed ha inoltre disposto il recupero delle somme arretrate a titolo di oneri di utilizzo;
tale disposizione non risulta essere condivisibile, considerando che in questo modo si ripristina per via amministrativa la normativa previgente, abrogando una legge dello Stato attraverso una circolare della Direzione generale;
la pretesa di recuperare le somme arretrate, per di più, contrasta col principio del legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione;
questi alloggi sono pressoché ovunque entro le mura delle carceri e vengono utilizzati dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria, che in grandissima parte lavora lontano dalla propria regione di residenza e che molto spesso lavora anche oltre l'orario del programmato turno di servizio, non essendo pensabile quindi, per ragioni organizzative ed economiche ed anche per lunghi periodi, un rientro quotidiano a casa,
si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari.
la circoscrizione della Corte d'appello di Venezia ha un'elevata popolazione residente, pari a quasi 5 milioni di abitanti, collocandosi al terzo posto a livello nazionale; una consistente ulteriore presenza di persone si registra sul territorio per ragioni diverse dalla residenza, tra cui il turismo, studio e lavoro;
tutte le persone che insistono sul territorio della Corte d'appello, residenti e non, concorrono a comporre una domanda di amministrazione della giustizia nel distretto territoriale di competenza;
il distretto della Corte d'appello di Venezia equivale sostanzialmente all'intera regione del Veneto, territorio nel quale si collocano numerose e importanti realtà imprenditoriali e finanziarie;
è evidente, pertanto, che alla presenza di persone e imprese si associa in modo coessenziale un contenzioso a cui l'organizzazione giudiziaria è chiamata a fare fronte;
risulta tuttavia una consistente carenza degli organici della Corte d'appello di Venezia, del tribunale distrettuale e del tribunale per i minorenni rispetto alle altre realtà italiane, per numero di magistrati;
analoga carenza si registra in seno alla consistenza del personale amministrativo;
ciò fa sì che l'organico disponibile per la Corte d'appello di Venezia non riesca a far fronte alle nuove iscrizioni, che sono in costante aumento, tanto nel settore penale quanto in quello civile;
ciò determina un prolungamento dei giudizi che si traduce inevitabilmente in un contenzioso sull'eccessiva durata del processo, con conseguenti esborsi a carico dello Stato,
si chiede di sapere:
se consti al Ministro in indirizzo che la situazione descritta corrisponda al vero;
quali iniziative intenda intraprendere per far fronte a tale situazione emergenziale nella Corte d'appello di Venezia, nel tribunale distrettuale e nel tribunale per i minorenni.